Gli assegni familiari sono un contributo che l’INPS eroga a favore di determinati nuclei familiari che lo richiedano e che rispettino alcuni precipui requisiti.

In particolare principale presupposto per l’erogazione dell’assegno familiare è la presenza di figli minorenni ovvero inabili al lavoro. Per poterli invece richiedere il genitore/richiedente deve rispondere a determinati requisiti dovendo essere un lavoratore dipendente ovvero un soggetto titolare di prestazioni previdenziali.

Premesso che gli assegni familiari sono un contributo che riguarda principalmente nuclei in difficoltà economica è l’INPS che annualmente aggiorna i propri parametri ed indica gli importi da erogare.

Nell’ipotesi in cui però i coniugi si debbano separare si crea il problema di identificare a quale dei due spettino i suddetti assegni. Sul punto è già intervenuta da tempo la legge precisando che “gli assegni familiari spettano al coniuge collocatario e cioè al genitore a cui sono affidati i figli”.

Tale principio trova applicazione anche quando il genitore che li percepisce non è il collocatario. In tale ipotesi sarà infatti tenuto comunque a corrisponderli al genitore presso cui i figli sono in prevalenza collocati, anche in aggiunta a quanto viene mensilmente corrisposto a titolo di assegno di mantenimento