Come è noto, i chiamati all’eredità hanno dieci anni di tempo per decidere se accettare o meno l’eredità, sia nel caso di successione legittima, sia nel caso di successione testamentaria.

Detto termine di prescrizione decennale decorre dal momento dell’apertura della successione.

Tuttavia, trattandosi di un termine piuttosto lungo, la legge consente a chiunque vi abbia interesse (i creditori dell’eredità che avevano contratto obbligazioni con il de cuius, nonché i creditori personali del chiamato all’eredità) la possibilità di chiedere un’abbreviazione di suddetto termine decennale tramite specifica domanda al giudice della successione.

Nel corso di dieci anni, infatti,potrebbero rimanere sospese talune decisioni relative ai cespiti ereditari; proprio al fine di dare certezza ai rapporti giuridici e non protrarre all’infinito situazioni di incertezza ed inerzia, l’art. 481 del c.c. dispone: “Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare”.

Pertanto, i soggetti che abbiano un interesse di natura economica all’accettazione dell’eredità da parte dei chiamati a succedere, possono rivolgersi al tribunale affinché venga fissato un termine più breve per l’accettazione dell’eredità.

In questo caso, l’interessato dovrà presentare un ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, allegando il certificato di morte del de cuius. Detto procedimento prende il nome di azione interrogatoria. 

Una volta presentato il ricorso, il giudice fisserà con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona chiamata all’eredità e stabilirà il termine entro il quale il chiamato all’eredità dovrà dichiarare se intende accettarla oppure rifiutarla.  L’inutile decorso del termine viene pacificamente interpretato come una rinuncia all’eredità.  

Infatti, nel caso in cui gli eredi non manifestino la loro volontà entro il termine fissato ad hoc dal giudice, la legge presume che essi non abbiano interesse all’eredità, dunque questa s’intende rinunziata ed il diritto all’accettazione si estinguerà di conseguenza.