Il tema, sempre più attuale, della bigenitorialità consiste nel diritto del figlio ad una corretta e libera crescita con entrambe le figure genitoriali. 

Si tratta quindi di un diritto del figlio rispetto al quale entrambi i genitori dovrebbero unicamente porsi quali figure garanti.

Ad ogni modo il diritto alla bigenitorialità rischia spesso di essere compromesso soprattutto in situazioni di disgregazioni del nucleo familiare, nelle quali si verificano oltre che atteggiamenti denigratori di un genitore nei confronti dell’altro, delle vere e proprie limitazioni al diritto di visita del genitore non collocatario.  

La scelta del regime di affidamento condiviso, quale regime privilegiato dovrebbe infatti già porsi a tutela del diritto alla bigenitorialità, ma purtroppo non risulta sempre da solo sufficiente a garantirne il rispetto. E’ noto come nella prassi si verifichino piuttosto fenomeni quali quello della c.d. alienazione genitoriale, consistente nel comportamento di ostacolo ad una serena frequentazione con il figlio, posto in essere da un genitore nei confronti dell’altro.

Nonostante il diritto alla bigenitorialità sia diritto proprio del minore e non del genitore è solo quest’ultimo che potrà attivarsi al fine di garantirne il rispetto.

Entrambe le figure genitoriali sono infatti importanti e da tutelare nella crescita del figlio che spesso diviene invece oggetto/strumento del conflitto coniugale.

Pertanto il genitore che venga ostacolato nella libera frequentazione con il figlio potrà tutelarsi dal comportamento illecito dell’altro, tutelando così anche il diritto del minore alla bigenitorialità.

Da un lato  potrà richiedere al Giudice l’applicazione dell’art. 614 bis c.p.c. ovvero di una sanzione pecuniaria predeterminata per il caso di ritardo od inosservanza nell’esecuzione del provvedimento e quindi ogni qual volta un genitore non garantisca all’altro il rispetto del diritto di visita o ponga in essere un comportamento denigratorio ed ostruzionistico ostacolando così il diritto alla bigenitorialità.

La norma è posta infatti quale strumento per garantire l’esecuzione di quegli obblighi, diversi da quelli relativi al pagamento, che proprio in quanto non tangibili rischierebbero di non trovare alcuna forma di costrizione.

Oltre a tale misura, qualora il genitore ritenga leso il proprio diritto di visita nei confronti del figlio potrà sempre comunque richiedere un intervento del Giudice che sanzioni l’inadempimento dell’altro genitore, quando questo risulti di particolare importanza tale da ledere il diritto del bambino alla bigenitorialità. In tali ipotesi l’art. 709 ter c.p.c. prevede l’irrogazione di varie sanzioni dall’ammonimento al genitore inadempiente, alla condanna al pagamento di un risarcimento del danno nei confronti del figlio o dell’altro genitore, sino alla più grave applicazione di una sanzione amministrativa (prevista nel massimo in € 5.000,00).