In caso di morte del coniuge (moglie o marito), la persona che resta in vita prenderà il nome di coniuge superstite. Quest’ultimo assume per legge degli specifici diritti derivanti dal matrimonio. In generale, infatti, il coniuge superstite avrà diritto all’eredità del coniuge defunto: eredità che potrà essere totale, in mancanza di eredi, oppure sarà un’eredità parziale nel caso in cui vi fossero eredi (quali ad esempio figli). 

Il coniuge superstite oltre all’eredità avrà diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto, se questo era già pensionato al momento della scomparsa ed iscritto presso una delle gestioni dell’INPS. Tale prestazione prende il nome di “pensione di reversibilità” se l’assicurato era già pensionato al momento del decesso, e “pensione indiretta” se l’assicurato lavorava ancora.

Oltre a quelli già citati, vi è poi il diritto di abitazione: ovvero il diritto in capo al coniuge superstite di abitare nella casa in cui si è formato il nucleo familiare, comprensivo anche degli accessori (mobili e arredamento) nonché delle pertinenze della casa (quali ad esempio box, cantina, garage, orto, ecc.). Tale diritto opera automaticamente e indipendentemente dalla situazione economica del coniuge superstite, a condizione che quest’ultimo già vivesse all’interno dell’immobile: la legge, infatti, ha previsto il diritto di abitazione al fine di mantenere non solo l’ambiente materiale ma anche affettivo, che si era creato durante la vita coniugale e non privare il coniuge ancora vivo del suo punto di riferimento abitativo. Si precisa, però, che tale diritto sussiste solo se l’immobile in questione era di proprietà del coniuge defunto oppure in comproprietà di quest’ultimo con il coniuge ancora in vita. 

Allo stesso scopo la legge ha poi previsto, in caso di coppia che viveva in affitto, la possibilità per il coniuge superstite di succedere nel contratto di locazione.

Il diritto di abitazione, tuttavia, non comprende la possibilità di locare l’immobile a terzi.