Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una somma accantonata dal datore di lavoro, corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro termina. 

Il nostro legislatore ha previsto che in presenza di determinate condizioni il coniuge beneficiario di un assegno di divorzio abbia diritto di ricevere dall’altro coniuge una quota del suo trattamento di fine rapporto (TFR). 

Ma quali sono le condizioni?

In primo luogo, è necessario che il coniuge divorziato percepisca periodicamente un assegno divorzile dall’altro coniuge. 

In secondo luogo, il coniuge a cui spetta l’assegno di divorzio non deve aver contratto nuovamente matrimonio. 

La legge sul divorzio afferma che la percentuale della quota di TFR dovuta all’ex coniuge corrisponda al 40% dell’indennità totale calcolata solamente in riferimento all’arco di tempo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.