Con l’introduzione dell’art. 317 bis all’interno del codice civile è stato riconosciuto il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. 
 
I nonni possono quindi chiedere che venga tutelato il diritto a non interrompere il legame instaurato con i propri nipoti.
Parimenti è diritto anche del minore il poter mantenere un legame con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 
Di regola, si pone il problema di tutelare la posizione dei nonni, in situazioni di crisi familiari. Dal momento in cui i genitori intraprendono una separazione, è possibile che venga a pregiudicarsi anche il rapporto con i parenti dei rispettivi rami genitoriali.
 
Ciò che l’ordinamento tutela non è però un autonomo diritto dei nonni di far visita ai nipoti, in quanto solo ai genitori separati è possibile attribuire un tale diritto.
 
In tali situazioni, l’ordinamento mira a tutelare il diritto degli ascendenti a mantenere un rapporto significativo con i nipoti. Tale relazione affettiva deve quindi preesistere ed è comunque da porre a confronto al preminente interesse del minore che è in ogni caso destinato a prevalere.
 
Sul punto, una recente pronuncia della Cassazione ha ribadito come il diritto degli ascendenti, azionabile in giudizio secondo i rimedi di cui all’art. 317 bis c.c.,  debba ricomprendere non solo i soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il “nonno biologico”, ovvero il coniuge o il convivente di fatto che sia sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore una relazione affettiva stabile.