Il cyberbullismo è un fenomeno esercitato da una persona o da un gruppo di persone, soprattutto minori, a danno di una vittima attraverso la diffusione di immagini, video, messaggi, email tramite internet o smartphone. Il luogo di azione del cyberbullismo è virtuale e può coinvolgere chiunque.

La difficoltà nel rintracciare il cyberbullo è la caratteristica di questo genere di bullismo: molto spesso il minore che agisce infatti lo fa nell’anonimato, non sono é alla vittima. Il cyberbullo infatti compie atti che non compierebbe nella vita reale attraverso i quali esprime la sua prepotenza e prevaricazione.

In realtà, le condotte commesse nel web lasciano delle tracce che possono essere perseguite dalla legge.

Per quanto attiene la risposta penale al cyberbullismo, il Legislatore ha incluso nella definizione del fenomeno più condotte penalmente rilevanti come molestie, diffamazione, trattamento illecito dell’identità personale (L. 29 maggio 2017, n. 71): la legge punisce l’autore della condotta in base al tipo di reato commesso.

Grazie alle legge 71/2017, è stato introdotto l’istituto dell’ammonimento che permette di agire attraverso un intervento amministrativo, più rapido rispetto a quello giudiziario, attraverso un’istanza presentata dalla vittima minore in casi in cui non è presente querela o denuncia: il questore può convocare sia il minore autore di cyberbullismo sia i genitori con lo scopo di prevenire la commissione di altri fatti a danno del minore vittima.