Nessun dubbio è mai sorto in ordine al dovere dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni.  Le norme in merito sono chiare al di là del fatto che ci di trovi o meno all’interno di una famiglia disgregata. L’obbligo economico in capo genitori nei confronti dei figli va infatti di pari passo con il dovere di provvedere alla loro istruzione, educazione e più in generale all’assistenza morale degli stessi.

Dal momento in cui invece il figlio raggiunga la maggiore età un’altra norma (art 337 septies c.c.) dispone che il giudice, valutate le circostanze, possa disporre un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente. 

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 14/8/2020 n. 17183) investita della questione, ha peraltro affermato come l’indipendenza economica che fa scattare la cessazione dell’obbligo al mantenimento debba individuarsi, caso per caso, tenuto conto del verificarsi di alcune condizioni. Si può infatti ritenere che il figlio maggiorenne abbia raggiunto la maturità economica nel caso in cui quest’ultimo abbia completato il ciclo di studi ed abbia intrapreso una attività lavorativa (anche se non pienamente corrispondente al suo titolo di studio) che gli garantisca comunque una prospettiva di indipendenza.

La pronuncia della Corte di Cassazione prosegue discorrendo di “funzione educativa del mantenimento” evidenziando come la mancanza di prospettive  del mercato del lavoro non possa giustificare una forma di “parassitismo” dei giovani che confidando nel mantenimento da parte del genitore  procrastinano sine die l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Da ultimo anche la circostanza che il figlio  si sposi o dia inizio ad una convivenza è circostanza che comprova il raggiungimento dell’indipendenza economica. 

In conclusione, secondo la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, il diritto al mantenimento del figlio deve trovare un limite temporale, che potrà essere desunto tanto dall’età raggiunta quanto dall’essere trascorso un ragionevole lasso di tempo dalla conclusione degli studi, senza che il giovane si sia proficuamente attivato per reperire un’occupazione. Spetterà quindi al figlio, richiedente il mantenimento, dopo il raggiungimento della maggiore età, provare il mancato raggiungimento della indipendenza economica e di aver provato con ogni possibile mezzo e con impegno a ricercare un’attività lavorativa.