Quando un coniuge in un ricorso per separazione consensuale o in un ricorso congiunto di divorzio si impegna  a cedere/vendere all’altro un bene immobile (appartamento, box, ecc.) e tutto ciò viene poi scritto in un verbale di separazione omologato o in una sentenza di divorzio, al momento del rogito colui che acquista deve pagare solo l’onorario del notaio e nulla è dovuto allo Stato a titolo di tasse e/o imposte.

Tutto ciò avviene anche se i coniugi decidono di separarsi o divorziare  avvalendosi della negoziazione assistita. Anche in tal caso  godono dell’esenzione da ogni imposta e tassa ex art. 19 della legge 74/1987, come peraltro confermato dalla risoluzione 65/E del 2014.

L’Agenzia delle Entrate, su espressa richiesta di parere se anche le unioni civili possano godere di tale beneficio in caso di scioglimento dell’unione, ha dato una risposta affermativa.  

L’art. 1, comma 25, della legge 76/2016 (legge Cirinnà nella quale viene delineata la disciplina delle unioni civili, delle convivenze di fatto e dei contratti di convivenza) afferma testualmente che alle unioni civili si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 6 e 12 del decreto legge 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014. L’art. 6 del decreto legge 132/2014, dal canto suo, disciplina le convenzioni di negoziazione assistita e quindi si può con certezza affermare che gli uniti civilmente godono di tali benefici.

Si precisa, infine, che il predetto regime di favore non può applicarsi allo scioglimento delle convivenze di fatto e dei contratti di convivenza, in assenza di un espresso intervento legislativo in tal senso.