La Corte di Cassazione ritiene, ormai pacificamente, che il coniuge divorziato ha diritto di ricevere la pensione di reversibilità solo nel caso in cui l’ex coniuge sta percependo un assegno di divorzio.

Infatti, il diritto di percepire la pensione di reversibilità garantisce il sostentamento del coniuge superstite. 

Tale principio esclude quindi la possibilità per il divorziato che non percepisce l’assegno di divorzio a richiedere la reversibilità. 

L’ente pensionistico potrà erogare la reversibilità solo ad ex coniugi che hanno diritto all’assegno di divorzio proprio al fine precipuo di garantirgli quel sostentamento che prima garantito dall’assegno divorzile.

Il coniuge che ha diritto all’assegno di divorzio può altresì rinunciare allo stesso e concludere un accordo con l’altro coniuge prevedendo che l’assegno non venga corrisposto tramite un contributo periodico mensile, ma che venga corrisposto in un’unica soluzione.

Con suddetto accordo, i coniugi intendono definire qualsivoglia rapporto economico pregresso relativo al proprio matrimonio, così da porre in essere un distacco definitivo anche da un punto di vista economico. 

Tale scelta comporta che eventuali futuri cambiamenti oggettivi della sfera patrimoniale di ognuno non potranno essere motivo di richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, in quanto si ritiene che l’assegno divorzile sia già stato corrisposto (anche se in unica soluzione).

Quindi, qualora il coniuge superstite abbia optato per accettare l’assegno divorzile in un’unica soluzione, la pensione di reversibilità non gli sarà corrisposta.