Si pone di frequente il problema dell’accesso ai documenti fiscali del coniuge e della loro utilizzabilità nel procedimento di separazione.
 
Sul punto è da ritenersi pacifico, come confermato da ultimo anche da una recente  sentenza del TAR Campania, come il coniuge che ha instaurato un procedimento di separazione possa accedere ai documenti relativi all’altro coniuge, detenuti dall’Agenzia delle Entrate.

Il problema riguarda però il bilanciamento tra il diritto soggettivo di accesso e la tutela della riservatezza dei dati che in questo caso cede il passo al primo, in quanto prevarrebbe l’interesse alla serenità familiare.

Quindi l’Agenzia delle Entrate, a richiesta della parte direttamente, e non unicamente per il tramite di un legale, deve consentire di poter visionare la documentazione fiscale, patrimoniale e reddituale relativa al coniuge.

Unico limite che può essere posto é quello dell’anonimato e, pertanto, saranno oscurati i dati riguardanti altri soggetti, diversi dal coniuge, nei confronti del quale è stato instaurato il giudizio di separazione.
L’istituto dell’accesso è posto infatti a tutela dell’interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata del singolo e non solo rispetto ad un interesse generale. 

Il coniuge ha quindi diritto, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro in quanto ha un interesse giuridico attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente potenziale.