La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito alla domanda risarcitoria proposta dal figlio nei confronti del padre naturale che, sin dalla sua nascita, non aveva adempiuto agli obblighi genitoriali di mantenimento, istruzione ed educazione. 

 In particolare, il figlio aveva richiesto il rimborso della quota di spettanza del padre per il mantenimento dello stesso, sostenuto interamente ed esclusivamente dalla madre, ormai deceduta.   

La Suprema Corte si è così espressa: il diritto di regresso del genitore adempiente nei confronti dell’altro genitore per il rimborso della quota parte delle spese sostenute dal primo per il mantenimento del figlio dalla sua nascita presuppone l’accertamento giudiziale della filiazione.

Nel caso di specie, tale l’accertamento era intervenuto successivamente al decesso della madre e pertanto all’epoca non era sorto in capo a quest’ultima il diritto al rimborso della quota delle spese di mantenimento del figlio (diritto trasmissibile agli eredi).

 In altre parole, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del padre presuppone l’accertamento della filiazione.